Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 lug 1910
Sulla proposta del ministro della guerra: N. CCXX (Dato a Roma, il 12 giugno 1910), col quale sono dichiarate di pubblica utilità le opere occorrenti per la sistemazione dell'acquartieramento e dei servizi militari accessori a Belluno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-12;220#art-1