Art. 9
Statuto

Art. 9

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In vigore dal 4 set 1910
Il presidente del Consiglio direttivo ha la legale rappresentanza dell'Istituto. Il Consiglio direttivo: a) promuove e cura il buon indirizzo degli studi, l'ordine e la disciplina nelle scuole; b) discute ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo di ogni anno, i quali, dopo essere stati sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione; c) cura l'esazione delle entrate e l'erogazione delle spese; d) delibera sulle azioni da promuovere o da abbandonare, i giudizi da sostenere, le transazioni da fare, i contratti da stipulare, i legati, le donazioni, i sussidi da accettare; insomma su tutti gli atti che interessano il buon andamento amministrativo dell'Istituto; e) propone nei modi indicati al cap. III, per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, al Ministero dell'istruzione pubblica le nomine, gli aumenti di stipendio e i licenziamenti del direttore o della direttrice, della vice direttrice, degl'insegnanti, della economa-cassiera e del segretario-contabile; f) nomina e licenzia, su proposta della direzione, le persone di servizio e di custodia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-9