Art. 4
Statuto

Art. 4

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In vigore dal 4 set 1910
Ai giardini d'infanzia e alle scuole elementari popolari sono ammessi alunni di famiglie povere. Essi ricevono ogni giorno la refezione calda, e sono provvisti di libri, di tutti gli oggetti necessari agli esercizi scolastici e del grembiule uniforme. Le famiglie corrispondono per ogni alunno in principio di anno due lire all'atto della iscrizione e una lira di contributo per ogni mese. Gli orfani di uno o di entrambi i genitori sono esenti da ogni contributo se di famiglie povere.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-4