Statuto
Art. 39
39 / 40In vigore dal 4 set 1910
Gli attuali insegnanti della scuola normale e complementare, quando abbiano compiuto 25 anni di servizio conseguono lo stipendio assegnato per il penultimo quinquennio nella categoria del ruolo al quale appartengono; quelli che abbiano compiuti 15 anni di servizio conseguono lo stipendio assegnato per il terz'ultimo quinquennio, se gli aumenti sono quattro, per il penultimo se gli aumenti sono tre, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, e non prima del 1º gennaio 1910.
Le insegnanti attuali dei giardini d'infanzia e delle scuole elementari, quando abbiano compiuto 25 anni di servizio, se negli ultimi cinque anni non siano mancate a scuola per un tempo superiore a cinque mesi in complesso, conseguono lo stipendio assegnato per il penultimo quinquennio; quelle che abbiano compiuti 15 anni di servizio, se non fecero assenze superiori a cinque mesi in tutto negli ultimi cinque anni, conseguono lo stipendio assegnato al terz'ultimo quinquennio, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo e non prima del 1° gennaio 1910.
La economa-cassiera e il segretario-contabile addetti all'amministrazione, quando abbiano compiuti 15 anni di servizio, senza mancare in ufficio negli ultimi cinque anni per più di cinque mesi, conseguono lo stipendio assegnato per l'ultimo quinquennio; e dopo che avranno compiuti dieci anni di servizio, se non mancarono negli ultimi cinque anni per più di cinque mesi, conseguono lo stipendio assegnato per il penultimo quinquennio, sempre a partire dal 1° gennaio seguente.
Le attuali persone di servizio e di custodia, quando abbiano compiuto dieci anni di servizio, conseguono il salario di L. 400.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-39