Statuto
Art. 37
37 / 40In vigore dal 4 set 1910
Le persone che dopo non meno di venti anni di lodevole ed effettivo servizio, siano dichiarate permanentemente inabili all'ufficio per constatata infermità, restano iscritte alla Cassa di previdenza, alla quale l'Istituto continuerà, fino al venticinquesimo anno, a pagare per esse la quota annua, purchè non superi l'otto per cento dello stipendio o salario che percepivano nell'ultimo anno di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-37