Statuto
Art. 35
35 / 40In vigore dal 4 set 1910
Tutte le persone che percepiscono stipendio o salario a carico dell'Istituto, quando la loro nomina sia divenuta definitiva, possono iscriversi ad una Cassa di previdenza scelta dal Consiglio direttivo per conseguire, dopo non meno di venticinque anni di servizio, a sessanta anni di età, o a qualunque età, quando siano diventati inabili al lavoro, un assegno annuo vitalizio o un capitale fisso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-35