Statuto
Art. 34
34 / 40In vigore dal 4 set 1910
Le deliberazioni dei Consigli, quando richiedono innovazioni alle norme per lo innanzi seguite nell'Istituto, devono essere comunicate al presidente dei Consiglio direttivo, a cui è riservato di fare le sue osservazioni, e, udito il Consiglio direttivo, anche di non accoglierle.
Le deliberazioni che si riferiscono a disposizioni di massima e di ordine generale devono essere comunicate, per mezzo del Consiglio provinciale scolastico, al Ministero della pubblica istruzione, a cui spetta approvarle.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-34