Art. 30
Statuto

Art. 30

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In vigore dal 4 set 1910
Nella scuola normale e complementare e nel corso froebeliano pareggiati si osservano le leggi, i regolamenti, e i programmi delle scuole governative. Nei giardini d'infanzia e nelle scuole elementari si seguono i programmi e le disposizioni di ordine didattico vigenti per le scuole pubbliche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-30