Statuto
Art. 28
28 / 40In vigore dal 4 set 1910
Il presidente, su proposta scritta e motivata della direzione dell'Istituto, per gravi ragioni morali o disciplinari, può, d'urgenza sospendere gl' insegnanti del giardino d'infanzia e delle scuole elementari, e gl'impiegati amministrativi, ma deve notificare agl'interessati le ragioni del provvedimento, riceverne le giustificazioni e presentarle entro tre giorni al Consiglio direttivo, a cui spetta di applicare la pena definitiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-28