Art. 27
Statuto

Art. 27

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In vigore dal 4 set 1910
L'avvertimento orale è dato dalla direzione, e consiste nell'indicare la mancanza commessa, affinché non vi si ricada. La censura è data per iscritto dal presidente del Consiglio direttivo, con l'indicazione della mancanza commessa, ed è annotata nello stato di servizio. Le altre maggiori pene sono deliberate dal Consiglio direttivo, sentite le discolpe degli interessati, e per il personale di nomina ministeriale sono comunicate al Ministero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-27