Art. 25
Statuto

Art. 25

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In vigore dal 4 set 1910
Il Consiglio direttivo può concedere agl'insegnanti e agli impiegati amministrativi l'aspettativa per motivi di famiglia e di salute. Nel primo caso la concessione non può durare più di un anno, e chi ne fruisce perde per intero lo stipendio. Nel secondo può durare sino a due anni, e chi l'ottiene conserva un terzo dello stipendio se abbia meno di dieci anni di servizio, la metà se ne abbia più di dieci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-25