Art. 23
Statuto

Art. 23

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In vigore dal 4 set 1910
Gl'insegnanti effettivi o supplenti dei giardini d'infanzia, e delle scuole elementari, all'infuori delle consuete vacanze scolastiche, possono ottenere dal Consiglio direttivo, su proposta della direzione, per gravi ragioni di salute o di famiglia, in una o più volte trenta giorni di congedo straordinario durante ciascun anno scolastico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-23