Art. 22
Statuto

Art. 22

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In vigore dal 4 set 1910
Le persone che hanno stipendio o salario sul bilancio dell'Istituto, a 65 anni di età possono essere dispensate dal servizio, quando il Consiglio direttivo non le ritenga più in grado di adempiere efficacemente il loro ufficio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-22