Art. 14
Statuto

Art. 14

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In vigore dal 4 set 1910
La scelta del direttore o della direttrice di tutte le scuole dell'Istituto deve esser fatta tra persone che abbiano insegnato nelle pubbliche scuole medie dando prove di poter dirigere un Istituto educativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-06-02;274#art-s-14