Art. 98 · Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 34) - Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 350.
Testo unicoCapo III

Art. 98

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Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 34) - Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 350.

In vigore dal 11 giu 1910
La facoltà di scrivere su carta bollata da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell' nella legge 4 giugno 1896, n. 183, è estesa a tutti gli atti di procedura posti in essere dai Crediti fondiari, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorchè riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti d'immissione in possesso di stabili aggiudicati ai detti Crediti fondiari in seguito a subaste promosse, sia dai medesimi, sia da terzi.
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