Art. 96 · Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 319 - Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 350.
Testo unicoCapo III

Art. 96

43 / 161

Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 319 - Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 350.

In vigore dal 11 giu 1910
A modificazione dell' (secondo comma) della legge 4 giugno 1896, n. 186, in caso di anticipata restituzione totale o parziale del debito dipendente dal mutuo trasformato, i Crediti fondiari degli Istituti di emissione avranno facoltà di percepire, con patto speciale e uniforme per tutti i mutui, il diritto di commissione fino a cinque volte sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del termine fissato col contratto nuovo. ------------------- Modificato dall' della legge 22 dicembre 1905, n. 592.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-96