Art. 95 · Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 350.
Testo unicoCapo III

Art. 95

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Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 350.

In vigore dal 11 giu 1910
Per i mutui che saranno trasformati in conformità alle disposizioni dei due capi precedenti, i mutuatari dovranno pagare ai Crediti fondiari, affinché questi ne soddisfacciano l'Erario dello Stato, salvo per il Credito fondiario del Banco di Napoli il disposto dell', i seguenti contributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possono spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per emissione e la circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli atti e le formalità enunciati nell' della legge 4 giugno 1898, n. 183. Pagheranno cioè per l'imposta di ricchezza mobile un contributo di L. 10 ogni 100 lire d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a 10,000 lire, e L. 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma. Pagheranno inoltre a titolo d'abbonamento, per le tasse come sopra, 8 centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire, e 10 centesimi per 100 lire per gli altri. Il secondo di questi contributi sarà riversato dai Crediti fondiari della cessata Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia ai competenti uffici del registro, o l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l' della legge predetta. Quando il mutuo, per l'ammortizzazione, o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il contributo in abbonamento alle tasse sarà successivamente ridotto alla metà ed applicato alla somma capitale ancora dovuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-95