Testo unico›Capo III
Art. 94
41 / 161Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 350.
In vigore dal 11 giu 1910
Nessuna tassa sarà dovuta all'Erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nei due articoli precedenti.
I crediti fondiari degli Istituti di emissione non percepiranno in verun caso i compensi stabiliti nell' della legge 4 giugno 1896, n. 183, per effetto della trasformazione del mutuo antico.
Parimente, in applicazione dell', ultimo capoverso, della stessa legge 4 giugno 1896, nessun diritto sarà dovuto all'erario.
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Modificato dall' della legge 22 dicembre 1905, n. 592.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-94