Art. 92 · Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 350.
Testo unicoCapo III

Art. 92

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Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 350.

In vigore dal 11 giu 1910
Non sarà di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui, in conformità alle disposizioni dei due capi precedenti, l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralità arretrate, interessi di mora, spese giudiziarie ed altri accessori. Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito e della somma anticipata in conformità dell', i Crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate, e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggiore garanzia. L'ipoteca a maggiore garanzia, che verrà consentita dal mutuatario, dovrà avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria od almeno un grado utile a giudizio del Credito fondiario.
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