Testo unico›Capo II
Art. 90
24 / 161Art. 18, legge 7 luglio 1905, n. 350.
In vigore dal 11 giu 1910
Le eventuali deficienze annuali della liquidazione saranno a carico del Credito fondiario.
Esaurite tutte le attività in titoli, immobili e crediti ordinari del Credito fondiario, le dette deficienze faranno carico al bilancio del corrispondente esercizio del Banco.
Le attività di qualsiasi specie del Credito fondiario, che rimarranno disponibili dopo la estinzione delle cartelle, passeranno a beneficio del Banco.
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