Art. 9 · Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 24 dicembre 1908, n. 723.
Testo unicoCapo II

Art. 9

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Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 24 dicembre 1908, n. 723.

In vigore dal 24 gen 1922
I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente. Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio.

Note all'articolo

  • La L. 29 dicembre 1910, n. 888 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1911".
  • Il Regio Decreto 24 dicembre 1911, n. 1364, convertito senza modificazioni dalla L. 23 maggio 1912, n. 512, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti d'emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1912".
  • La L. 29 dicembre 1912, n. 1346 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1913".
  • La L. 31 dicembre 1913, n. 1393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui e' disposto nell'art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1914".
  • La L. 20 dicembre 1914, n. 1390 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' prorogato al 31 dicembre 1915".
  • La L. 21 dicembre 1915, n. 1774 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1917 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".
  • Il Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1918, n. 2075 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1919 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".
  • Il Regio D.L. 27 novembre 1919, n. 2436, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato sino al 31 dicembre 1920 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, e del Banco di Sicilia di che all'articolo 9 del tento unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".
  • Il Regio D.L. 23 dicembre 1920, n. 1835, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1921 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".
  • La L. 31 dicembre 1921, n. 1905 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1922 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204" .

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-9