Testo unico›Capo II
Art. 88
22 / 161Art. 8, legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 13, legge 7 luglio 1905, n. 350.
In vigore dal 11 giu 1910
L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione sulle cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli sono, rispettivamente, di L. 15 per cento e di L. 1.80 per mille e sono dallo Stato abbonate al Credito fondiario medesimo. A favore di questo sarà pure devoluta la quota in qualunque misura compresa nell'annualità dovuta dai mutuatari per abbonamento ai diritti erariali.
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