Art. 87 · Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 350.
Testo unicoCapo II

Art. 87

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Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 350.

In vigore dal 11 giu 1910
Il Banco di Napoli provvederà all'incremento del fondo di quindici milioni di cui all' della legge 7 luglio 1905, n. 350, con i rinvestimenti semestrali e trimestrali degli interessi a moltiplico, sino a raggiungere l'integrale rimborso della somma risultante dal conto corrente col suo Credito fondiario, chiuso il 31 dicembre 1896.
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