Art. 85 · Art. 16, legge 7 luglio 1905, n. 350.
Testo unicoCapo II

Art. 85

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Art. 16, legge 7 luglio 1905, n. 350.

In vigore dal 11 giu 1910
Quando gli impieghi ed i reimpieghi in titoli prescritti nell'articolo precedente, tenuto conto del corso di essi, del loro rendimento netto o dell'onere annuo dipendente dalle cartelle fondiarie in circolazione, risultino meno vantaggiosi al Credito fondiario, saranno sospesi, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e sostituiti col ritiro dalla circolazione e con l'annullamento delle cartelle medesime. Il ritiro delle cartelle dalla circolazione sarà fatto mediante acquisto diretto, se quotate al disotto della pari, ovvero mediante il rimborso di esse per sorteggio, in aumento degli ammortamenti obbligatori semestrali, se quotate alla pari o al di sopra della pari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-85