Art. 84 · Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 350.
Testo unicoCapo II

Art. 84

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Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 350.

In vigore dal 11 giu 1910
Tutte le somme, comunque riscosse in conto capitale per ogni semestre, sopravanzate dalle ammortizzazioni obbligatorie semestrali delle cartelle e tutte quelle per avanzi di gestione accertati alla fine di ogni esercizio, dovranno essere impiegate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da comprendersi nel fondo unico, di cui nell'articolo precedente, rispettivamente, in conto capitale e in conto avanzi delle gestioni annuali.
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