Art. 83 · Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 350.
Testo unicoCapo II

Art. 83

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Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 350.

In vigore dal 11 giu 1910
Tutti i titoli di proprietà del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli, i quali abbiano origine, sia da somme entrate ed impiegate in conto capitale, sia da somme accertate e impiegate come avanzi delle gestioni annuali, costituiscono un unico fondo, gli interessi del quale fanno parte dell'entrata ordinaria di bilancio e sono a libera disposizione del Credito fondiario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-83