Art. 80 · Art. 1, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Legge 2 luglio 1908, n. 320.
Testo unicoCapo II

Art. 80

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Art. 1, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Legge 2 luglio 1908, n. 320.

In vigore dal 11 giu 1910
A deroga dell', comma 5°, della legge 22 febbraio 1885, numero 2922, le cartelle emesse dal Credito fondiario del Banco di Napoli, a cominciare dal 1° gennaio 1897, sono produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da qualsiasi imposta e tassa presente e futura. Le vecchie cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, debbono essere ritirate e annullate, e in cambio di esse sono emesse nuove cartelle di eguale valore nominale, produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno. Le vecchie cartelle, non presentate al cambio in cartelle di nuovo tipo entro il 31 luglio 1910, s'intenderanno prescritte, e il valore di esse andrà a profitto del Credito fondiario. Il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle nuove cartelle è garantito dallo Stato.
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