Testo unico›Capo II
Art. 79
13 / 161Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350.
In vigore dal 11 giu 1910
Pel Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli è ridotto, a partire dal 1° gennaio 1906, al 3.75 per cento dei mutui, salvo l'obbligo del contribuito di cui all'. È data facoltà di chiedere ed accordare il prolungamento dell'ammortizzazione in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dalla data dei nuovi contratti, con i benefizi e le norme della presente legge, salvo sempre l'obbligo dei mutuatari al pagamento del contributo di cui all', e ferme rimanendo le disposizioni in vigore sull'interesse, sull'ammortizzazione delle cartelle fondiarie e sulle relative garanzie.
In nessun caso l'estinzione dei mutui potrà essere protratta oltre il 1960.
Le ipoteche già inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, insieme ai contributi di cui all'.
È in facoltà del credito fondiario di annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste intatte a garanzia dei mutui.
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