Testo unico›Titolo VII›Capo I
Art. 75
126 / 161Art. 7, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 7, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12, legge 3 marzo 1898, n. 47.
In vigore dal 11 giu 1910
I beni attualmente in proprietà del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, o che in seguito perverranno ad essi, anche ai termini dell', computati a valore di bilancio, passeranno rispettivamente alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia, con esenzione da qualsiasi tassa.
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