Art. 73 · Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 5, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9.
Testo unicoTitolo VIICapo I

Art. 73

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Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 5, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9.

In vigore dal 11 giu 1910
Per gli eventuali bisogni di cassa, il Credito fondiario in liquidazione della già Banca nazionale nel Regno e il Credito fondiario in liquidazione del Banco di Sicilia possono ottenere, rispettivamente, dalla Banca d'Italia e dal Banco di Sicilia anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ai termini dell', a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore al 3.50 per cento all'anno, Per il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno, le dette anticipazioni possono essere fatte anche sopra i titoli da fondo di dotazione, disponibili a norma dell' e sino alla metà da loro valore.
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