Testo unico›Titolo VII›Capo I
Art. 72
123 / 161Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 349.
In vigore dal 11 giu 1910
Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, i Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle in conformità delle disposizioni dell', capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª).
La conversione potrà essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie alle ragioni d'interesse di 3.75 e 3.50 per cento.
La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovrà essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.
L'avviso della deliberata conversione dovrà essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno ed in tutti i periodici per gli annunzi legali, e dovrà essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.
Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere più presentate al rimborso, e l'interesse s'intenderà ridotto al saggio delle nuove cartelle.
Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei Crediti fondiari contenute nel presente testo unico, inclusa la facoltà di prolungare i mutui come all'.
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