Testo unico›Titolo VII›Capo I
Art. 70
121 / 161Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 349.
In vigore dal 11 giu 1910
I Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale del Regno e del Banco di Sicilia hanno facoltà di trasformare i mutui attuali, oltrechè in cartelle 3.50 per cento, anche con l'emissione di nuove cartelle fondiarie fruttanti l'interesse del 3.75 o del 3.25, o del 3 per cento al netto, col ritiro delle attuali in circolazione, salvo l'obbligo nei mutuatari del Banco di Sicilia al pagamento dei contributi stabiliti dall'.
I mutui trasformati dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione. In nessun caso l'estinzione dei mutui potrà essere protratta oltre il 1960.
Le ipoteche già inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gli interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, compresi i contributi di cui all'.
È in facoltà dei Crediti fondiari di fare annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste in vigore a garanzia dei mutui.
Per la trasformazione dei mutui gli Istituti provvederanno a dare possibilmente la preferenza a quelli con garanzia sui fondi rustici e a quelli per minor somma, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.
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