Testo unico›Titolo II›Capo I
Art. 7
7 / 161Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45.
In vigore dal 1 gen 1928
La circolazione di ciascun Istituto può eccedere i limiti indicati nell', quando i rispettivi biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistente in cassa, salva, per le monete divisionali di argento, la disposizione dell'.
Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni fatte dagli Istituti dello Stato, di cui all'.
Ad ogni altra eccedenza della circolazione di fronte ai limiti assegnati a ciascun Istituto dal detto saranno applicabili le disposizioni dell'.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 17 giugno 1928, n. 1377 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Sono altresi' abrogate le disposizioni degli articoli 6 e 7 del testo unico di legge approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, [...], le quali siano incompatibili col presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-7