Testo unico›Capo X
Art. 58
109 / 161Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449.
In vigore dal 11 giu 1910
È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-58