Art. 56 · Art. 3, legge 15 luglio 1906, n. 441.
Testo unicoCapo X

Art. 56

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Art. 3, legge 15 luglio 1906, n. 441.

In vigore dal 11 giu 1910
La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzati a prelevare il 5% dei propri utili netti annuali per costituire un fondo destinato ad accrescere la quota di ammortamento delle prestazioni fondiarie dovuto, rispettivamente, nelle Provincie continentali dell'ex-reame di Napoli ed in Sicilia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-56