Testo unico›Capo IX
Art. 51
102 / 161Art. 6, legge 29 marzo 1906, n. 100 - Art. 8, legge 15 luglio 1906, n. 383 - Legge 15 luglio 1909, n. 492.
In vigore dal 11 giu 1910
Il Banco di Sicilia può impiegare il fondo iniziale, l'anticipazione in conto corrente della Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» di Palermo e non oltre i tre decimi crei depositi della sua Cassa di risparmio in operazioni di credito agrario à termini della legge 29 marzo 1906, n. 100, e del regolamento per la sua esecuzione.
Le altre attività della Cassa di risparmio del Banco saranno impiegate:
a) per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco;
b) per il rimanente in titoli emessi o garantiti dallo Stato.
Le Somme depositate nel conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 25 milioni di lire, di cui all' del presente testo unico.
---------------
Regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1906, n. 731.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-51