Art. 5 · Art. 11, comma 2, legge 10 agosto 1893, n. 449.
Testo unicoTitolo I

Art. 5

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Art. 11, comma 2, legge 10 agosto 1893, n. 449.

In vigore dal 11 giu 1910
I pagherò, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutti gli stabilimenti di ciascun Istituto devono essere nominativi. --------------- R. decreto 30 ottobre 1836, n. 508, modificato col R. decreto 7 marzo 1897, n. 73.
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