Art. 45 · Art. 1°, legge 1° febbraio 1901, n. 24.
Testo unicoCapo VIII

Art. 45

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Art. 1°, legge 1° febbraio 1901, n. 24.

In vigore dal 11 giu 1910
Il Banco di Napoli esercita il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e previa autorizzazione del Ministero del tesoro, ha facoltà di stabilire speciali accordi con Case bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi. Esso cura inoltre, col permesso del Ministero del tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno. Il Banco è autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto e, occorrendo, del suo patrimonio alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio. È vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo. Il regolamento determina le cautelo che il Banco deve prendere per garantirsi contro le derivanti dalle oscillazioni dei cambi. ---------------------- Regolamento approvato con R. decreto del 29 dicembre 1901, n. 571, poscia modificato con i decreti Reali del 16 maggio 1904, n. 323 e del 22 febbraio 1906, n. 46.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-45