Art. 41 · Art. 10, convenzione 30 ottobre 1894, già citata.
Testo unicoCapo VII

Art. 41

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Art. 10, convenzione 30 ottobre 1894, già citata.

In vigore dal 11 giu 1910
La cauzione a garanzia della gestione di tesoreria è di 90 milioni di lire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati ai corsi di Borsa, sotto deduzione di un ventesimo del valore così determinato e con l'obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi. A costituire la detta cauzione concorre anche la somma accantonata dalla Banca d'Italia à termini degli della convenzione stipulata col Governo il 30 ottobre 1894, ed approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533, riprodotto nell'allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
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