Art. 38 · Art. 7, allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339.
Testo unicoCapo VI

Art. 38

89 / 161

Art. 7, allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

In vigore dal 11 giu 1910
Sino a nuova disposizione gli Istituti di emissione hanno l'obbligo di rilasciare certificati nominativi per pagamento di dazi d'importazione. Questi certificati sono rilasciati a chi ne fa domanda, contro versamento in biglietti di Stato o di Banca dell'ammontare del certificato richiesto, con l'aggiunta del prezzo del cambio, determinato prendendo per base la media dei prezzi fatti pei cambi sull'estero nelle Borse di Genova, Milano, Napoli e Roma nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi sono rilasciati. I rapporti tra il tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, sono regolati da speciale convenzione, approvata con decreto Reale. Le dogane accettano i detti certificati in pagamento di dazi di importazione come valuta metallica, purchè siano versati entro 10 giorni da quello della rispettiva emissione. -------------------- Reale decreto 11 luglio 1895, n. 416.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-38