Testo unico›Capo IV
Art. 33
71 / 161Art. 3, legge 25 giugno 1905, n. 261.
In vigore dal 11 giu 1910
I certificati ferroviari a debito dello Stato, rilasciati agli Istituti di emissione in conformità dell' della legge 25 giugno 1905, n. 261, possono servire a due scopi, e cioè: a nuovi impieghi di danaro in titoli, siano da farsi dagli Istituti per conto proprio o per conto delle gestioni da essi dipendenti, nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del presente testo unico; e a surrogare titoli di varia specie già da essi posseduti, preferibilmente se vincolati a cauzione. Tale surrogazione avrà luogo previ concerti, a presidio del mercato dei titoli, fra le Amministrazioni degli Istituti di emissione e il ministro del tesoro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-33