Art. 32 · Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 32, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 57, legge 25 giugno 1906, n. 255.
Testo unicoCapo IV

Art. 32

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Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 32, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 57, legge 25 giugno 1906, n. 255.

In vigore dal 11 giu 1910
Gli Istituti di emissione possono tenere una scorta di rendita italiana, o di altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato, per un valore corrente che non ecceda: per la Banca d'Italia.... L. 75,000,000 per il Banco di Napoli... » 30,000,000 per il Banco di Sicilia... » 8,000,000 Gli Istituti di emissione sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra, e all'infuori degli impieghi di cui agli nei limiti da questi fissati. Previa autorizzazione del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia possono impiegare nell'acquisto di cartelle al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore del proprio credito fondiario: la prima sino a 5 e il secondo sino a 2 milioni della massa di rispetto. Gli Istituti di emissione sono inoltre autorizzati ad acquistare le cartelle emesse, ai termini dell' della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla Sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario «Vittorio Emanuele III». --------------- Ai termini dell' del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337, avente forza di legge, gli Istituti di emissione sono autorizzati a far uso delle cartelle speciali emesse dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in forza della legge 8 luglio 1904, n. 320, e del decreto medesimo, per la conversione del prestito del comune di Roma, in tutti gli impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Vedasi l'annotazione in calce all' riguardo alla parificazione dei certificati ferroviari e delle obbligazioni della Società italiana per le strade ferrate meridionali ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Giusta l' della convenzione stipulata il 20 luglio 1906 fra il Governo e la Banca d'Italia per un prestito a favore della Colonia Eritrea, convenzione che fu poscia approvata con R. decreto 26 agosto 1906, n. 531, la Banca medesima può valersi degli speciali certificati nominativi di debito ad essa corrispondentemente rilasciati e considerati a ogni effetto come titoli di Stato per tutti gli impieghi in titoli da farsi nei limiti e pei fini stabiliti dalle disposizioni del presente testo unico. Secondo il citato articolo della convenzione, la Banca deve assegnare preferibilmente i detti certificati a copertura degli impieghi fissi stabiliti dalle vigenti leggi. Allo stesso scopo essa potrà valersi dei certificati che le saranno rilasciati dal Governo della Colonia Eritrea, a norma dell' del R. decreto 6 dicembre 1908, n. 755.
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