Art. 31 · Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A.
Testo unicoCapo III

Art. 31

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Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A.

In vigore dal 11 giu 1910
Gli Istituti di emissione possono comperare e vendere a contanti o a termine, per proprio conto, tratte e assegni sull'estero e cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni, finché dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, per convertire in versamenti all'estero i certificati nominativi utili al pagamento dei dazi di importazione, o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro. Gli Istituti di emissione avranno facoltà di fare impieghi in cambiali sull'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e pei debiti a vista, nei limiti che saranno fissati dal ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni generali del mercato monetario. --------------- R. decreto 17 settembre 1908, n. 585.
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