Art. 30 · Art. 35, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 26, allegato P alla legge stessa.
Testo unicoCapo II

Art. 30

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Art. 35, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 26, allegato P alla legge stessa.

In vigore dal 11 giu 1910
Durante il corso legale l'interesse per le anticipazioni, di cui all'articolo precedente, è uguale per tutti gli Istituti, e noti può variare senza l'autorizzazione del Governo. Il ministro del tesoro può promuovere le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-30