Art. 23 · Art. 16, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 16, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Allegato A alla legge 31 dicembre 1907, n. 804 - Art. 5, convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca d'Italia ed il Governo ed approvata colla legge 24 dicembre 1908, n. 723.
Testo unicoCapo IV

Art. 23

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Art. 16, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 16, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Allegato A alla legge 31 dicembre 1907, n. 804 - Art. 5, convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca d'Italia ed il Governo ed approvata colla legge 24 dicembre 1908, n. 723.

In vigore dal 11 giu 1910
A partire dal 1° gennaio 1909 lo Stato parteciperà agli utili della Banca d'Italia eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sul capitale versato, al netto dei prelevamenti di cui nell'articolo seguente, od agli utili del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, eccedenti la misura del 5 per cento sull'ammontare del patrimonio dell'Istituto (capitale e massa di rispetto) da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo. Lo Stato parteciperà: a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento; alla metà degli utili stessi, quando superino la misura del 6 per cento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-23