Testo unico›Capo IV
Art. 22
67 / 161Art. 10, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 3, legge 2 luglio 1896, n. 253.
In vigore dal 11 giu 1910
La tassa di circolazione sui biglietti e quella dovuta, ai termini dell' della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulla circolazione dei titoli di debito a vista ivi contemplati, vengono liquidate e riscosse entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della rispettiva circolazione accertata per il semestre precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-22