Testo unico›Capo III
Art. 18
36 / 161Art. 7, legge 30 giugno 1891, n. 314 - (Art. 21 legge 10 agosto 1893, n. 449.
In vigore dal 11 giu 1910
I biglietti che la Banca d'Italia ed il Banco di Sicilia abbiano in circolazione per effetto delle anticipazioni fatte al tesoro dello Stato nei limiti stabiliti dall', e non compresi nella circolazione di cui all', devono essere coperti da riserva metallica in una misura non inferiore al terzo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-18