Art. 16 · Art. 5, legge 3 marzo 1898, n. 47.
Testo unicoCapo III

Art. 16

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Art. 5, legge 3 marzo 1898, n. 47.

In vigore dal 11 giu 1910
La riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizione di legge, irriducibile, di cui all'articolo precedente, destinata esclusivamente a garantire i biglietti di Banca in circolazione, è tenuta separata e distinta dall'altra riserva posseduta dagli Istituti; ed è soggetta al sindacato permanente dello Stato, nelle forme fissate con apposito decreto Reale. ----------------- R. decreto 3 agosto 1898, n. 392.
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