Testo unico›Titolo XI
Art. 144
144 / 161Art. 5, legge 7 luglio 1902, n. 290.
In vigore dal 11 giu 1910
La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati a consentire alla Società pel risanamento di Napoli anticipazioni temporanee garantite a norma di legge, fruttifere dell'interesse di 3.50 per cento, sino a concorrenza di una somma complessiva non eccedente il valore realizzabile dei reliquati provenienti dall'esecuzione dell'opera pubblica e destinati a contribuire per 7 milioni al compimento dell'opera stessa.
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