Testo unico›Titolo X
Art. 142
142 / 161Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Legge 5 luglio 1908, n. 388
In vigore dal 16 ott 1998
È proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di Banca, o qualunque altro titolo rappresentante valori di Banca, sotto comminatoria di una multa da L. 50 a L. 500 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.
Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti.
I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
- Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4, 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate: a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998; b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-142